Massima
Un convenuto che ignori il giudizio instaurato nei suoi confronti e per il quale compare, dinanzi al giudice di origine, un avvocato cui non ha conferito mandato si trova nell' impossibilità assoluta di difendersi e deve essere considerato contumace, ai sensi dell' art. 27, punto 2, della Convenzione 27 settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l' esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, anche se il procedimento dinanzi al giudice dello Stato di origine ha assunto un carattere contraddittorio. Questa conclusione non è invalidata dalla possibilità di cui dispone il convenuto di proporre un ricorso d' annullamento per difetto di rappresentanza contro la decisione emessa, poiché il momento pertinente affinché il convenuto possa presentare le proprie difese è quello della proposizione della domanda.
Ne consegue che l' art. 27, punto 2, della Convenzione si applica alle decisioni pronunciate contro un convenuto cui non sia stata notificata o comunicata, regolarmente ed in tempo utile, la domanda giudiziale e che non sia stato validamente rappresentato nel giudizio qualora, a seguito della comparizione, dinanzi al giudice di origine, di un preteso rappresentante del convenuto, le decisioni non siano state pronunciate in contumacia.
Publication reference
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Publication reference: Raccolta della Giurisprudenza 1996 I-04943
Document number
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ECLI identifier: ECLI:EU:C:1996:380
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Celex-Nr.: 61995CJ0078
Authentic language
-
Authentic language: neerlandese
Dates
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Date of document: 10/10/1996
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Date lodged: 16/03/1995
Classifications
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Subject matter
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Directory of EU case law
Miscellaneous information
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Author: Corte di giustizia, Corte di giustizia dell’Unione europea, Comunità europee, Unione europea
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Country or organisation from which the decision originates: Paesi Bassi
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Form: Sentenza
Procedure
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Type of procedure: Domanda pregiudiziale
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Judge-Rapportuer: Jann
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Advocate General: Jacobs
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Observations: Commissione europea, Germania, EUINST, Grecia, EUMS
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National court:
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- - Buys, I.L.: Erkenning van in andere verdragsstaat gewezen uitspraak, Nederlands tijdschrift voor Europees recht 1995 p.139-140
- - Buys, I.L.: Erkenning van in andere verdragsstaat gewezen uitspraak, Nederlands tijdschrift voor Europees recht 1995 p.139-140
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Relationship between documents
- Treaty: Trattato che istituisce la Comunità economica europea (1957)
-
Case affecting:
Affects Legal instrument Provision Interpreta 41968A0927(01) A27PT2 Interpreta 41978A1009(01) -
Instruments cited:
Legal instrument Provision Paragraph in document 41968A0927(01) A27PT2 N 1 4 10 13 - 21 23 41968A0927(01) A27PT1 N 1 4 10 23 41968A0927(01) A29 N 1 10 41968A0927(01) A27PT3 N 4 23 41978A1009(01) N 1 61980CJ0166 N09 N 15 61986CJ0145 N21 N 23 61991CJ0123 N19 N 20 61991CJ0172 N38 N 15
Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
Convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l' esecuzione delle decisioni ° Riconoscimento ed esecuzione ° Motivi di rifiuto ° Mancanza di comunicazione o di notificazione regolare e in tempo utile della domanda giudiziale al convenuto contumace ° Nozione di "contumacia" ° Convenuto che ignori il procedimento intentato nei suoi confronti e rappresentato da un avvocato cui non ha conferito mandato ° Inclusione ° Possibilità di proporre ricorso contro la decisione nello Stato d' origine per difetto di rappresentanza ° Ininfluenza
(Convenzione 27 settembre 1968, art. 27, punto 2)
Massima
Un convenuto che ignori il giudizio instaurato nei suoi confronti e per il quale compare, dinanzi al giudice di origine, un avvocato cui non ha conferito mandato si trova nell' impossibilità assoluta di difendersi e deve essere considerato contumace, ai sensi dell' art. 27, punto 2, della Convenzione 27 settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l' esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, anche se il procedimento dinanzi al giudice dello Stato di origine ha assunto un carattere contraddittorio. Questa conclusione non è invalidata dalla possibilità di cui dispone il convenuto di proporre un ricorso d' annullamento per difetto di rappresentanza contro la decisione emessa, poiché il momento pertinente affinché il convenuto possa presentare le proprie difese è quello della proposizione della domanda.
Ne consegue che l' art. 27, punto 2, della Convenzione si applica alle decisioni pronunciate contro un convenuto cui non sia stata notificata o comunicata, regolarmente ed in tempo utile, la domanda giudiziale e che non sia stato validamente rappresentato nel giudizio qualora, a seguito della comparizione, dinanzi al giudice di origine, di un preteso rappresentante del convenuto, le decisioni non siano state pronunciate in contumacia.
Parti
Nel procedimento C-78/95,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma del protocollo del 3 giugno 1971 relativo all' interpretazione da parte della Corte di giustizia della Convenzione del 27 settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l' esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, dallo Hoge Raad dei Paesi Bassi, nella causa dinanzi ad esso pendente tra
Bernardus Hendrikman,
Maria Feyen
e
Magenta Druck & Verlag GmbH,
domanda vertente sull' interpretazione degli artt. 27, punti 1 e 2, e 29 della Convenzione del 27 settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l' esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 1972, L 299, pag. 32), come modificata dalla Convenzione del 9 ottobre 1978 relativa all' adesione del Regno di Danimarca, dell' Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (GU L 304, pag. 1, e pag. 77 per il testo modificato),
LA CORTE (Quinta Sezione),
composta dai signori J.C. Moitinho de Almeida, presidente di sezione, C. Gulmann, D.A.O. Edward, P. Jann (relatore) e M. Wathelet, giudici,
avvocato generale: F.G. Jacobs
cancelliere: signora L. Hewlett, amministratore
viste le osservazioni scritte presentate:
° per il signor Hendrikman e la signora Feyen, dall' avv. W. Heemskerk, del foro dell' Aia;
° per il governo ellenico, dal signor V. Kontolaimos, consigliere giuridico aggiunto presso l' Avvocatura dello Stato, e dalla signora S. Chala, collaboratrice scientifica specializzata del servizio speciale del contenzioso comunitario del ministero degli Affari esteri, in qualità di agenti;
° per la Commissione delle Comunità europee, dal signor P. Van Nuffel, membro del servizio giuridico, in qualità di agente,
vista la relazione d' udienza,
sentite le osservazioni orali del governo tedesco, rappresentato dal signor J. Pirrung, Ministerialrat presso il ministero federale della Giustizia, in qualità di agente, del governo ellenico, rappresentato dal signor V. Kontolaimos e dalla signora S. Chala, e della Commissione, rappresentata dal signor P. Van Nuffel, all' udienza del 23 maggio 1996,
sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza del 4 luglio 1996,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con sentenza 10 marzo 1995, pervenuta in cancelleria il 16 marzo successivo, lo Hoge Raad dei Paesi Bassi ha sottoposto alla Corte, a norma del protocollo del 3 giugno 1971 relativo all' interpretazione da parte della Corte di giustizia della Convenzione del 27 settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l' esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, tre questioni pregiudiziali relative all' interpretazione degli artt. 27, punti 1 e 2, e 29 di detta Convenzione (GU 1972, L 299, pag. 32), come modificata dalla Convenzione del 9 ottobre 1978 relativa all' adesione del Regno di Danimarca, dell' Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (GU L 304, pag. 1, e pag. 77 per il testo modificato; in prosieguo: la "Convenzione").
2 Tali questioni sono sorte nell' ambito di una controversia tra il signor Hendrikman e la signora Feyen (in prosieguo: i "coniugi Hendrikman"), residenti all' Aia, e la società tedesca Magenta Druck & Verlag GmbH (in prosieguo: la "Magenta"), con sede in Krefeld, Germania. Tale controversia riguarda l' esecuzione, nei Paesi Bassi, di una sentenza pronunciata il 2 aprile 1991 dal Landgericht di Krefeld e di un Kostenfestsetzungsbeschluss (decreto di liquidazione delle spese) emanato il 12 luglio 1991 dall' Amstgericht di Nettetal (Germania) nei confronti dei coniugi Hendrikman. Queste due decisioni sono state loro notificate il 17 settembre 1991.
3 Con ordinanza 14 gennaio 1992, il presidente facente funzione dell' Arrondissementsrechtbank dell' Aia ha autorizzato l' esecuzione di queste decisioni nei Paesi Bassi. Nell' opposizione proposta contro tale autorizzazione, i coniugi Hendrikman hanno invocato l' art. 27, punti 1 e 2, della Convenzione, facendo valere di non aver mai ricevuto gli atti introduttivi del giudizio e di non essere stati validamente rappresentati dinanzi ai giudici tedeschi.
4 Ai sensi dell' art. 27 della Convenzione,
"Le decisioni non sono riconosciute:
1 se il riconoscimento è contrario all' ordine pubblico dello Stato richiesto;
2 se la domanda giudiziale od un atto equivalente non è stato notificato o comunicato al convenuto contumace regolarmente ed in tempo utile perché questi possa presentare le proprie difese;
3 se la decisione è in contrasto con una decisione resa tra le medesime parti nello Stato richiesto;
(...)".
5 Secondo i coniugi Hendrikman, il giudizio conclusosi con le due decisioni è stato instaurato dalla Magenta in Germania a loro insaputa. Esso avrebbe riguardato il pagamento di un ordine di carta da lettere dato per conto dei coniugi Hendrikman da due persone che non erano a ciò autorizzate. E' ugualmente senza autorizzazione che le stesse persone avrebbero conferito mandato ad alcuni avvocati, in nome dei coniugi Hendrikman, a rappresentare questi ultimi nel giudizio.
6 Con sentenza 2 febbraio 1994, l' Arrondissementsrechtbank dell' Aia ha dichiarato l' opposizione infondata, ritenendo che l' art. 29 della Convenzione, ai sensi del quale "in nessun caso la decisione straniera può formare oggetto di un riesame del merito", le impedisse di valutare se il giudice tedesco potesse considerare valido il patrocinio in giudizio degli avvocati in questione.
7 L' Arrondissementsrechtbank dell' Aia ha inoltre considerato che l' art. 27, punto 1, può applicarsi solo se la legge del paese d' origine non offre alcun rimedio giurisdizionale a una parte che non sia venuta a conoscenza di un giudizio instaurato nei suoi confronti e che non fosse validamente rappresentata, o se la detta parte non potesse, in pratica, avvalersi di un tale rimedio. Nel caso di specie, il combinato disposto degli artt. 579, n. 4, e 586 della Zivilprozessordnung (codice di procedura civile tedesco, in prosieguo: la "ZPO"), avrebbe consentito ai coniugi Hendrikman di proporre un ricorso d' annullamento per difetto di rappresentanza entro un mese dalla notificazione. Ora, gli interessati non si sarebbero avvalsi di questo rimedio giurisdizionale.
8 Infine, secondo l' Arrondissementsrechtbank dell' Aia, i coniugi Hendrikman non potevano invocare l' art. 27, punto 2, della Convenzione, poiché, nel caso di specie, non si trattava di una decisione resa nei confronti di un convenuto contumace.
9 I coniugi Hendrikman hanno proposto ricorso per cassazione dinanzi allo Hoge Raad dei Paesi Bassi contro tale decisione.
10 Lo Hoge Raad ha deciso di sospendere il giudizio e di sottoporre alla Corte di giustizia le seguenti questioni pregiudiziali:
"1) Se l' art. 29 della Convenzione di Bruxelles debba essere interpretato nel senso che il giudice dello Stato richiesto sia tenuto ad astenersi da qualsivoglia accertamento in merito alla questione se il convenuto sia stato validamente rappresentato nell' ambito di un giudizio, svoltosi nello Stato d' origine, anche nell' ipotesi in cui il giudice di quest' ultimo Stato non si sia pronunciato in ordine a tale punto.
2 a) Se l' art. 27, punto 1, della Convenzione di Bruxelles debba essere interpretato nel senso che esso osta al riconoscimento di una decisione emanata in un altro Stato contraente, qualora il convenuto nel giudizio in questione non sia stato validamente rappresentato e non sia stato messo al corrente dell' esistenza di tale giudizio, anche nell' ipotesi in cui, avendo egli successivamente ricevuto notificazione della decisione adottata, abbia omesso di impugnare quest' ultima avvalendosi dei rimedi giurisdizionali predisposti dalle norme processuali dello Stato di origine.
2 b) Se, al riguardo, abbia rilevanza la circostanza che il termine assegnato per la detta impugnazione sia solo di un mese a decorrere dalla data della notificazione della decisione al convenuto.
3) Se l' art. 27 , punto 2, della Convenzione di Bruxelles vada interpretato nel senso che esso si applica del pari in un caso nel quale il convenuto, pur non essendo contumace, non abbia ricevuto regolare e tempestiva notificazione o comunicazione dell' atto di citazione o di altro atto equivalente, con la conseguenza che egli non sia stato validamente rappresentato nell' ambito di quel giudizio".
11 Occorre anzitutto sottolineare che, poiché il giudice a quo non ha descritto molto precisamente i fatti che considera provati, le soluzioni della Corte saranno pertinenti solo se le circostanze allegate dai ricorrenti nella causa principale si dimostrino effettivamente verificate.
12 E' necessario cominciare con l' esame della terza questione.
Sulla terza questione
13 Con la terza questione, il giudice di rinvio domanda in sostanza se l' art. 27, punto 2, della Convenzione si applichi alle decisioni pronunciate nei confronti di un convenuto a cui non sia stata notificata o comunicata regolarmente ed in tempo utile la domanda giudiziale e che non sia stato validamente rappresentato nel giudizio qualora, a seguito della comparizione, dinanzi al giudice di origine, di un preteso rappresentante del convenuto, le decisioni non siano state pronunciate in contumacia.
14 Occorre in primo luogo sottolineare che, ai sensi dell' art. 27, punto 2, il giudice richiesto può rifiutare il riconoscimento di una decisione solo in presenza di diverse condizioni: che la domanda giudiziale non sia stata comunicata o notificata al convenuto regolarmente ed in tempo utile e che il convenuto sia stato contumace nel giudizio svoltosi dinanzi al giudice d' origine. Il giudice a quo ha interpellato la Corte solo in relazione a questa seconda condizione.
15 Si deve poi rilevare che, secondo una costante giurisprudenza, l' art. 27, punto 2, della Convenzione ha lo scopo di garantire che un provvedimento non sia riconosciuto né eseguito a norma della Convenzione, qualora il convenuto non abbia avuto la possibilità di difendersi dinanzi al giudice di origine (sentenze 16 giugno 1981, causa 166/80, Klomps, Racc. pag. 1593, punto 9, e 21 aprile 1993, causa C-172/91, Sonntag, Racc. pag. I-1963, punto 38).
16 Secondo il governo tedesco, il diritto alla difesa è rispettato se un avvocato, anche privo di mandato, compare in nome dei convenuti, poiché il giudice deve prestar fede alle dichiarazioni dell' avvocato finché non sia accertato che un tale mandato non esiste.
17 Questa tesi non può essere accolta.
18 Infatti, un convenuto che ignori il giudizio instaurato nei suoi confronti e per il quale compare, dinanzi al giudice di origine, un avvocato cui egli non ha conferito mandato, si trova nell' impossibilità assoluta di difendersi. Egli deve di conseguenza essere considerato contumace, ai sensi dell' art. 27, punto 2, anche se il procedimento dinanzi al giudice di origine ha assunto un carattere in contraddittorio. Spetta al giudice richiesto verificare se sussistono queste circostanze eccezionali.
19 Questa conclusione non è invalidata dal fatto che il combinato disposto degli artt. 579, n. 4, e 586 della ZPO abbia consentito ai coniugi Hendrikman di proporre un ricorso d' annullamento per difetto di rappresentanza entro il termine di un mese dalla notificazione.
20 Infatti, il momento pertinente affinché il convenuto possa presentare le proprie difese è quello della proposizione della domanda. La possibilità di impugnare successivamente una sentenza contumaciale, già resa esecutiva, non può costituire un rimedio equivalente ad una difesa prima della decisione (sentenza 12 novembre 1992, causa C-123/91, Minalmet, Racc. pag. I-5661, punto 19).
21 Si deve quindi risolvere la terza questione nel senso che l' art. 27, punto 2, della Convenzione si applica alle decisioni pronunciate nei confronti di un convenuto a cui non sia stata notificata o comunicata regolarmente ed in tempo utile la domanda giudiziale e che non sia stato validamente rappresentato nel giudizio qualora, a seguito della comparizione, dinanzi al giudice di origine, di un preteso rappresentante del convenuto, le decisioni non siano state pronunciate in contumacia.
Sulla prima e sulla seconda questione
22 Data la soluzione fornita alla terza questione, non occorre risolvere la prima.
23 Per quanto riguarda la seconda questione, occorre ricordare che il ricorso alla clausola dell' ordine pubblico di cui all' art. 27, punto 1, della Convenzione "deve applicarsi soltanto in casi eccezionali" (Relazione sulla Convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l' esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale; GU 1979, C 59, pagg. 1 e 44). Esso è in ogni caso escluso allorché il problema che si pone dev' essere risolto in base ad una disposizione specifica come quella dall' art. 27, punto 2 (v., a proposito dell' art. 27, punto 3, sentenza 4 febbraio 1988, causa 145/86, Hoffmann, Racc. pag. 645, punto 21).
24 Alla luce delle considerazioni che precedono, non occorre risolvere la seconda questione.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
25 Le spese sostenute dai governi tedesco ed ellenico e dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE (Quinta Sezione)
pronunciandosi sulle questioni sottopostele dallo Hoge Raad dei Paesi Bassi, con sentenza 10 marzo 1995, dichiara:
L' art. 27, punto 2, della Convenzione del 27 settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l' esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, come modificata dalla Convenzione del 9 ottobre 1978 relativa all' adesione del Regno di Danimarca, dell' Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, si applica alle decisioni pronunciate nei confronti di un convenuto a cui non sia stata notificata o comunicata regolarmente ed in tempo utile la domanda giudiziale e che non sia stato validamente rappresentato nel giudizio qualora, a seguito della comparizione, dinanzi al giudice di origine, di un preteso rappresentante del convenuto, le decisioni non siano state pronunciate in contumacia.
Source
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