edizione speciale in lingua croata: capitolo 19 tomo 015 pag. 3 - 13
edizione speciale spagnola: capitolo 01 tomo 001 pag. 186 - 199
edizione speciale in lingua romena: capitolo 19 tomo 010 pag. 3 - 13
edizione speciale in lingua bulgare: capitolo 19 tomo 010 pag. 3 - 13
edizione speciale portoghese: capitolo 01 tomo 001 pag. 186 - 199
Authentic language
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Authentic language: tedesco, francese, italiano, neerlandese
Document number
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Celex-Nr.: 41968A0927(01)
Dates
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Date of document: 27/09/1968
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Date of effect: 01/02/1973 ; entrata in vigore vedi art. 62 e titolo
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Date of signature: 27/09/1968 ; Bruxelles
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Date of end of validity: ---
Classifications
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EuroVoc thesaurus
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Subject matter
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Directory of EU legislation
Miscellaneous information
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Author: Belgio, Francia, Italia, Lussemburgo, Germania, Paesi Bassi
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Form: Convenzione
Relationship between documents
- Treaty: Trattato che istituisce la Comunità economica europea (1957)
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Amended by:
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Instruments cited:
Legal instrument Affected Provision 11957E220 41968A0927(02) -
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La presente convenzione si applica in materia civile e commerciale e indipendentemente dalla natura dell'organo giurisdizionale.
Sono esclusi dal campo di applicazione della presente Convenzione:
1. lo stato e la capacità delle persone fisiche, il regime patrimoniale fra coniugi, i testamenti e le successioni;
2. i fallimenti, in concordati ed altre procedure affini;
3. la sicurezza sociale;
4. l'arbitrato.
Salve le disposizioni della presente convenzione, le persone aventi il domicilio nel territorio di uno Stato contraente sono convenute, a prescindere dalla loro nazionalità, davanti agli organi giurisdizionali di tale Stato.
Alle persone che non sono in possesso della cittadinanza dello Stato nel quale esse hanno il domicilio, si applicano le norme sulla competenza vigenti per i cittadini.
Le persone aventi il domicilio nel territorio di uno Stato contraente possono essere convenute davanti agli organi giurisdizionali di un altro Stato contraente solo in virtù delle norme enunciate alle sezioni 2-6 del presente titolo.
Nei loro confronti non possono venir invocati, in particolare:
- nel Belgio: l'articolo 15 del codice civile; le disposizioni degli articoli 52, 52 bis e 53 della legge 25 marzo 1876 sulla competenza;
- nella Repubblica federale di Germania: l'articolo 23 del codice di procedura civile;
- in Francia: gli articoli 14 e 15 del codice civile;
- in Italia: gli articoli 2 e 4, nn. 1 e 2 del codice di procedura civile;
- nel Lussemburgo: gli articoli 14 e 15 del codicie civile;
- nei Paesi Bassi: l'articolo 126, terzo comma e l'articolo 127 del codice di procedura civile.
Se il convenuto non è domiciliato nel territorio di uno Stato contraente, la competenza è disciplinata, in ciascuno Stato contraente, dalla legge di tale Stato, salva l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 16.
Chiunque abbia il domicilio nel territorio di uno Stato contraente può indipendentemente dalla propria nazionalità ed al pari dei cittadini di detto Stato, invocare nei confronti del convenuto le norme sulla competenza in vigore nello Stato medesimo, segnatamente quelle contemplate dall'articolo 3, secondo comma.
Il convenuto domiciliato nel territorio di uno Stato contraente può essere citato in un altro Stato contraente:
1. in materia contrattuale, davanti al giudice del luogo in cui l'obbligazione dedotta in giudizio è stata o deve essere eseguita;
2. in materia di obbligazione alimentare, davanti al giudice del luogo in cui il creditore di alimenti ha il domicilio o la residenza abituale;
3. in materia di delitti o quasi-delitti, davanti al giudice del luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto;
4. qualora si tratti di un'azione di risarcimento di danni o di restituzione, nascente da reato, davanti al giudice davanti al quale l'azione penale è esercitata, sempreché secondo la propria legge questo possa conoscere dell'azione civile;
5. qualora si tratti di una controversia concernente l'esercizio di una succursale, di un'agenzia o di qualsiasi altra filiale, davanti al giudice del luogo territorialmente competente.
Il convenuto di cui all'articolo precedente potrà inoltre essere citato:
1. in caso di pluralità di convenuti, davanti al giudice nella cui circoscrizione è situato il domicilio di uno di essi;
2. qualora si tratti di un'azione di garanzia o di una chiamata di un terzo nel processo, davanti al giudice presso il quale è stata proposta la domanda principale, sempreché quest'ultima non sia stata proposta per distogliere il convenuto dal giudice naturale del medesimo;
3. qualora si tratti di una domanda riconvenzionale nascente dal contratto o dal titolo su cui si fonda la domanda principale, davanti al giudice presso il quale è stata proposta la domanda principale.
In materia di assicurazioni, la competenza è regolata dalla presente sezione, salva l'applicazione delle disposizioni degli articoli 4 e 5, 5 .
L'assicuratore che abbia il proprio domicilio sul territorio di uno Stato contraente può essere convenuto, sia davanti ai giudici di detto Stato sia in un altro Stato contraente, davanti al giudice del luogo in cui è domiciliato il contraente dell'assicurazione, sia, se più assicuratori sono convenuti, davanti ai giudici dello Stato contraente, in cui uno di essi ha il proprio domicilio.
Se la legge del giudice adito prevede tale competenza, l'assicuratore può inoltre essere convenuto, in uno Stato contraente diverso da quello in cui ha il proprio domicilio, davanti al giudice nella cui circoscrizione il mediatore, che è intervenuto per la conclusione del contratto d'assicurazione, ha il proprio domicilio, a condizione che tale domicilio sia menzionato sulla polizza o nella proposta di assicurazione.
L'assicuratore che senza avere il proprio domicilio sul territorio di uno Stato contraente possiede una succursale o l'agenzia in uno di tali Stati, è considerato, per le contestazioni relative all'esercizio di tale succursale o agenzia, come avente il proprio domicilio nel territorio di tale Stato.
Inoltre l'assicuratore può essere convenuto davanti al giudice del luogo in cui si è verificato l'evento dannoso, qualora si tratti di assicurazione sugli immobili. Lo stesso dicasi nel caso in cui l'assicurazione concerna contemporaneamente beni immobili e beni mobili coperti dalla stessa polizza e colpiti dallo stesso sinistro.
In materia di assicurazione di responsaiblità civile, l'assicuratore può altresì esser chiamato in causa davanti al giudice presso cui è stata proposta l'azione esercitata dalla persona lesa contro l'assicurato, qualora la legge di tale giudice lo consenta.
Le disposizioni di cui agli articoli 7-9 sono applicabili all'azione diretta proposta dalla persona lesa contro l'assicuratore, sempreché essa sia possibile.
Se la legge relativa all'azione diretta prevede la chiamata in causa del contraente dell'assicurazione o dell'assicuratore, il giudice di cui al primo comma è competente anche nei loro confronti.
Salve le disposizioni dell'articolo 10, tezro comma, l'azione dell'assicuratore può essere proposta solo davanti ai giudici dello Stato contraente nel cui territorio è domiciliato il convenuto, a prescindere dal fatto che questi sia contraente dell'assicurazione, assicurato o beneficiario.
Le disposizioni della presente sezione non pregiudicano il diritto di proporre una domanda riconvenzionale davanti al giudice della domanda principale in conformità della presente sezione.
Le disposizioni della presente sezione possono essere derogate solo con convenzioni:
1. posteriori al sorgere della controversia o
2. che consentano al contraente dell'assicurazione, all'assicurato o al beneficiario di adire un organo giurisdizionale diverso da quelli indicati nella presente sezione o
3. che, concluse tra un contraente dell'assicurazione e un assicuratore aventi entrambi il domicilio nel medesimo Stato contraente, hanno per effetto, anche nel caso in cui l'evento dannoso si producesse all'estero, di attribuire la competenza ai guidici di tale Stato, sempreché la legge di quest'ultimo non vieti dette convenzioni.
In materia di vendita a rate dei beni mobili materiali o di prestito con rimborso rateizzato direttamente connesso al finanziamento di una vendita di tali beni, la competenza è regolata dalla presente sezione, salva l'applicazione delle disposizioni degli articoli 4 e 5, 5 .
Il venditore ed il mutuante domiciliati nel territorio di uno Stato contraente possono essere convenuti, sia davanti ai giudici di tale Stato, sia davanti ai giudici dello Stato contraente nel cui territorio sono domiciliati l'acquirente o il mutuatario.
L'azione del venditore contro l'acquirente e quella del mutuante contro il mutuatario possono essere proposte solo davanti ai guidici dello Stato nel cui territorio il convenuto ha il proprio domicilio.
Queste disposizioni non pregiudicano il diritto di proporre una domanda riconvenzionale davanti al giudice della domanda principale in conformità della presente sezione.
Le disposizioni della presente sezione possono essere derogate solo con convenzioni:
1. posteriori al sorgere della controversia o
2. che consentano all'acquirente o al mutuatario di adire un organo giurisdizionale diverso da quelli indicati nella presente sezione o
3. che, concluse tra l'acquirente e il venditore o tra il mutuante e il mutuatario aventi entrambi il domicilio o la residenza abituale nel medesimo Stato contraente, attribuiscono la competenza ai giudici di tale Stato, sempreché la legge di quest'ultimo non vieti dette convenzioni.
Indipendentemente dal domicilio, hanno competenza esclusiva:
1. in materia di diritti reali immobiliari e di contratti di affitto d'immobili, i giudici dello Stato contraente in cui l'immobile si trova;
2. in materia di validità, nullità o scioglimento delle società o persone giuridiche, aventi la sede nel territorio di uno Stato contraente, o delle decisioni dei rispettivi organi, i giudici di detto Stato;
3. in materia di validità delle trascrizioni ed iscrizioni nei pubblici registri, i giudici dello Stato contraente nel cui territorio i registri sono tenuti;
4. in materia di registrazione o di validità di brevetti, marchi, disegni e modelli e di altri diritti analoghi per i quali è prescritto il deposito ovvero la registrazione, i giudici dello Stato contraente nel cui territorio il deposito o la registrazione sono stati richiesti, sono stati effettuati o sono reputati essere stati effettuati a norma di una convenzione internazionale;
5. in materia di esecuzione delle sentenze, i giudici dello Stato contraente nel cui territorio ha luogo l'esecuzione.
Qualora con clausola scritta, o con clausola verbale confermata per iscritto, le parti, di cui almeno una domiciliata nel territorio dello Stato contraente, abbiano convenuto la competenza di un giudice o dei giudici di uno Stato contraente a conoscere delle controversie, presenti o future, nate da un determinato rapporto giuridico, la competenza esclusiva spetta al giudice o ai giudici di quest'ultimo Stato contraente.
Le clausole attributive di competenza non sono valide se in contrasto con le disposizioni degli articoli 12 e 15 o se derogano alle norme sulla competenza esclusiva attribuita ai giudici ai sensi dell'articolo 16.
Se la clausola attributiva di competenza è stata stipulata a favore di una soltanto delle parti, questa conserva il diritto di adire qualsiasi altro giudice competente ai sensi della presente convenzione.
Al di fuori dei casi in cui la sua competenza risulta da altre disposizioni della presente Convenzione, il giudice di uno Stato contraente davanti al quale il convenuto è comparso è competente. Tale norma non è applicabile se la comparizione avviene solo per eccepire la incompetenza o se esiste un'altra giurisdizione esclusivamente competente ai sensi dell'articolo 16.
Il giudice di uno Stato contraente, investito a titolo principale di una controversia per la quale l'articolo 16 prescrive la competenza esclusiva di un organo giurisdizionale di un altro Stato contraente, dichiara d'ufficio la propria incompetenza.
Se il convenuto domiciliato nel territorio di uno Stato contraente è citato davanti ad un giudice di un altro Stato contraente e non comparisce, il giudice dichiara d'ufficio la propria incompetenza nel caso in cui la presente Convenzione non preveda tale competenza.
Al giudice è fatto obbligo di sospendere il processo fin quando non si sarà accertato che il convenuto è stato tempestivamente citato al fine di proporre le proprie difese ovvero che è stato fatto tutto il possibile in tal senso.
Le disposizioni del comma precedente saranno sostituite da quelle dell'articolo 15 della Convenzione dell'Aja del 15 novembre 1965 sulla notificazione e sulla comunicazione all'estero degli atti giudiziari ed extragiudiziari, in materia civile o commerciale, qualora sia stato necessario trasmettere la domanda giudiziale in esecuzione della suddetta convenzione.
Qualora, davanti a giudici di Stati contraenti differenti e tra le stesse parti siano state proposte domande aventi il medesimo oggetto e il medesimo titolo, il giudice successivamente adito deve, anche d'ufficio, dichiarare la propria incompetenza a favore del giudice preventivamente adito.
Il giudice che dovrebbe dichiarare la propria, incompetenza può sospendere il processo qualora venga eccepita l'incompetenza dell'altro giudice.
Ove più cause connesse siano proposte davanti a giudici di Stati contraenti differenti e siano pendenti in primo grado, il giudice successivamente adito può sospendere il procedimento.
Tale giudice può inoltre dichiarare la propria incompetenza su richiesta di una delle parti a condizione che la propria legge consenta la riunione di procedimenti e che il giudice preventivamente adito sia competente a conoscere delle due domande.
Ai sensi del presente articolo sono connesse le cause aventi tra di loro un legame così stretto da rendere opportune una trattazione e decisione uniche per evitare soluzioni tra di loro incompatibili ove le cause fossero trattate separatamente.
Qualora la competenza esclusiva a conoscere delle domande spetti a più giudici, quello successivamente adito deve spogliarsi della causa in favore del giudice preventivamente adito.
I provvedimenti provvisori o cautelari, previsti dalla legge di uno Stato contraente, possono essere richiesti all'autorità giudiziaria di detto Stato anche se, in forza della Presente Convenzione, la competenza a conoscere nel merito è riconosciuta al giudice di un altro Stato contraente.
Ai sensi della presente convenzione, per decisione si intende, a prescindere dalla denominazione usata, qualsiasi decisione resa da un organo giurisdizionale di uno Stato contraente, quale ad esempio decreto, sentenza, ordinanza o mandato di esecuzione, nonché la determinazione da parte del cancelliere delle spese giudiziali.
Le decisioni rese in uno Stato contraente sono riconosciute negli altri Stati contraenti senza che sia necessario il ricorso ad alcun procedimento.
In caso di contestazione, ogni parte interessata che chieda il riconoscimento in via principale può far costatare, secondo il procedimento di cui alle sezioni 2 e 3 del presente titolo, che la decisione deve essere riconosciuta.
Se il riconiscimento è richiesto in via incidentale davanti ad un giudice di uno Stato contraente, tale giudice è competente al riguardo.
Le decisioni non sono riconosciute:
1. se il riconoscimento è contrario all'ordine pubblico dello Stato richiesto;
2. se la domanda giudiziale non è stata notificata o comunicata al convenuto contumace regolarmente ed in tempo congruo perché questi possa presentate le proprie difese;
3. se la decisione è in contrasto con una decisione resa tra le medesime parti nello Stato richiesto;
4. se il giudice dello Stato d'origine per rendere la decisione ha, nel pronunciarsi su una questione relativa allo stato o alla capacità delle persone fisiche, al regime patrimoniale fra coniugi, ai testamenti ed alle successioni, violato una norma di diritto internazionale privato dello Stato richiesto, salvo che la decisione in questione non conduca allo stesso risultato che si sarebbe avuto se le norme di diritto internazionale privato dello Stato richiesto fossero state, invece, applicate.
Parimenti, le decisioni non sono riconosciute se le disposizioni delle sezioni 3, 4 e 5 del titolo II sono state violate, oltreché nel caso contemplato dall'articolo 59.
Nell'accertameno delle competenze di cui al comma precedente, l'autorità richiesta, è vincolata dalle constatazioni di fatto sulle quali il giudice dello Stato d'origine ha fondato la propria competenza.
Salva l'applicazione delle disposizioni del primo comma, non si può procedere al controllo della competenza dei giudici dello Stato d'origine; le norme sulla competenza non riguardano l'ordine pubblico contemplato dall'articolo 27,1 .
In nessun caso, la decisione straniera può formare oggetto di un riesame del merito.
L'autorità giudiziaria di uno Stato contraente, davanti alla quale è chiesto il riconoscimento di una decisione resa in un altro Stato contraente, può sospendere il procedimento se la decisione in questione è stata impugnata.
Le decisioni rese in uno Stato contraente e quivi esecutive, sono eseguite in un altro Stato contraente dopo esser state munite, su istanza della parte interessata, della formula esecutiva.
L'istanza deve essere proposta:
- in Belgio, al «tribunal de première instance» o «rechtbank van eerste aanleg»;
- nella Repubblica federale di Germania, al Presidente di una sezione del «Landgericht»;
- in Francia, al Presidente del «Tribunal de grande instance»;
- in Italia, alla corte d'appello;
- nel Lussemburgo, al Presidente del «Tribunal d'arrondissement»;
- nei Paesi Bassi, al Presidente dell'«Arrondissementsrechtbank».
Il giudice territorialmente competente è determinato dal domicilio della parte contro cui viene chiesta l'esecuzione. Se tale parte non è domiciliata nel territorio dello Stato richiesto, la competenza è determinata dal luogo dell'esecuzione.
Le modalità del deposito dell'istanza sono determinate in base alla legge dello Stato richiesto.
L'istante deve eleggere il proprio domicilio nella circoscrizione del giudice adito. Tuttavia, se la legge dello Stato richiesto non prevede l'elezione del domicilio, l'istante designa un procuratore.
All'istanza devono essere allegati i documenti di cui agli articoli 46 e 47.
Il giudice adito statuisce, entro un breve termine, senza che la parte contro cui l'esecuzione viene chiesta possa, in tal fase del procedimento, presentare osservazioni.
L'istanza può essere rigettata solo per uno dei motivi contemplati dagli articoli 27 e 28.
In nessun caso, la decisione straniera può formare oggetto di un riesame del merito.
La decisione resa su instanza di parte è comunicata senza indugio al richiedente, a cura del cancelliere, secondo le modalità previste dalla legge dello Stato richiesto.
Se l'esecuzione viene accordata, la parte contro cui viene fatta valere può proporre opposizione nel termine di un mese dalla notificazione della decisione. Se la parte è domiciliata in uno Stato contraente diverso da quello della decisione che accorda l'esecuzione, il termine è di mesi due a decorrere dal giorno in cui la notificazione è stata fatta alla persona cui è diretta o al domicilio della medesima. Detto termine non è prorogabile per ragioni inerenti alla distanza.
L'opposizione è proposta, secondo le norme sul procedimento in contradditorio,
- in Belgio, davanti al «Tribunal de première instance» o «rechtbank van eerste aanleg»;
- nella Repubblica federale di Germania, davanti allo «Oberlandesgericht»
- in Francia, davanti alla «Cour d'appel»;
- in Italia, davanti alla corte d'appelllo;
- nel Lussemburgo, davanti alla «Cour supérieure de justice» giudicante in appello in materia civile;
- nei Paesi Bassi, davanti all'«Arrondissementsrechtbank».
La decisione resa sull'opposizione può costituire unicamente oggetto di ricorso in cassazione e, nella Repubblica federale di Germania, di una «Rechtsbeschwerde».
Il giudice dell'opposizione può, su istanza della parte proponente, sospendere il procedimento se la decisione straniera è stata, nello Stato d'origine, impugnata con un mezzo ordinario o se il termine per proporre l'impugnazione non è scaduto; in quest'ultimo caso il giudice può fissare un termine per proporre tale impugnazione.
Il giudice può inoltre subordinare l'esecuzione alla costituzione, di una garanzia che provvede a determinare.
In pendenza del termine per proporre l'opposizione di cui all'articolo 36 e fino a quando non sia stata adottata alcuna decisione in materia, può procedersi solo a provvedimenti conservativi sui beni della parte contro cui è chiesta l'esecuzione.
La decisione che accorda l'esecuzione implica l'autorizzazione a procedere ai suddetti provvedimenti.
Se l'instanza viene respinta, l'istante può proporre opposizione:
- in Belgio, davanti alla «Cour d'appel» o «Hof van Beroep»;
- nella Repubblica federale di Germania, dvanti allo «Oberlandesgericht»;
- in Francia, davanti alla «Cour d'appel»;
- in Italia, davanti alla corte d'appello;
- nel Lussemburgo, davanti alla «Cour supérieure de justice» giudicante in materia civile;
- nei Paesi Bassi, davanti alla «Gerechtshof».
La parte contro cui l'esecuzione vien fatta valere è chiamatra a comparire davanti al giudice dell'opposizione. In caso di contumacia, si applicano le disposizioni dell'articolo 20, secondo e terzo comma, anche se il contumace non è domiciliato nel territorio di uno degli Stati contraenti.
La decisione resa sull'opposizione di cui all'articolo 40 può costituire unicamente oggetto di ricorso in cassazione e, nella Repubblica federale di Germania, di una «Rechtsbeschwerde».
Se la decisione straniera ha statuito su vari capi della domanda e l'escuzione non può essere accordata per tutti i capi, il giudice accorda l'escuzione solo per uno o più di essi.
L'istante può richiedere un'escuzione parziale.
Le decisioni straniere che comminano una penalità sono esecutive nello Stato richiesto solo se la misura di quest'ultima è stata definitivamente fissata dai giudici dello Stato di origine.
L'istante ammesso al beneficio dell'assistenza giudiziaria nello Stato in cui la decisione à stata resa, gode di tale beneficio nella procedura di cui agli articoli 32 - 35 senza che sia necessario un esame in proposito.
Alla parte che domanda l'esecuzione in uno Stato contraente di una decisione resa in un altro Stato contraente non può essere imposta nessuna cauzione o deposito, indipendentemente dalla relativa denominazione, a causa della qualità di straniero o per difetto di domicilio o residenza nel paese.
La parte che invoca il riconoscimento o chiede l'esecuzione di una decisione deve produrre:
1. una spedizione che presenti tutte le formalità necessarie alla sua autenticità;
2. se si tratta di una decisione contumaciale, l'originale o una copia certificata conforme del documento comprovante che la domanda giudiziale è stata notificata o comunicata al contumace.
La parte che chiede l'esecuzione deve, inoltre, produrre:
1. qualsiasi documento atto a comprovare che, secondo la legge dello Stato di origine, la decisione è esecutiva ed è stata notificata;
2. eventualmente, un documento comprovante che il richiedente beneficia, nello Stato di origine, dell'assistenza giudiziaria.
Qualora i documenti di cui agli articoli 46, 2 , e 47, 2 , non vengano prodotti, l'autorità giudiziaria può fissare un termine per la loro presentazione o accettare documenti equivalenti ovvero, qualora ritenga di essere informata a sufficienza, dispone la dispensa.
Qualora l'autorità giudiziaria lo richieda è necessario produrre una traduzione dei documenti richiesti; la traduzione è autenticata da una persona a tal fine abilitata in uno degli Stati contraenti.
Non è richiesta alcuna legalizzazione o formalità analoga per i documenti indicati negli articoli 46, 47 e 48, secondo comma, come anche, ove occorra, per la procura alle liti.
Gli atti autentici ricevuti ed aventi efficacia esecutiva in uno Stato contraente sono, su istanza di parte, muniti della formula esecutiva in un altro Stato contraente, conformemente alla procedura contemplata dagli articoli 31 e seguenti. L'istanza può essere rigettata solo se l'esecuzione dell'atto autentico è contraria all'ordine pubblico dello Stato richiesto.
L'atto prodotto deve rispondere ai requisiti richiesti per la sua autenticità dalla legge dello Stato d'origine.
Le disposizioni della sezione 3 del titolo III sono, per quanto occorra, applicabili.
Le transazioni conlcuse davanti al giudice nel corso di un processo ed aventi efficacia esentiva nello Stato di origine sono tali nello Stato richiesto alle stesse condizioni previste per gli atti autentici.
Per determinare se parte ha il domicilio sul territorio dello Stato contraente in cui è pendente il procedimento, il giudice applica la legge interna.
Qualora una parte non sia domiciliata nello Stato i cui giudici sono aditi, il giudice, per stabilire se essa ha un domicilio in un altro Stato contraente, applica la legge di tale Stato.
Tuttavia, per determinare il domicilio di una parte si applica la legge nazionale di quest'ultima se, a mente di detta legge ,il domicilio della parte è dipendente da quello di un'altra persona o dalla sede di un'autorità.
Ai fini dell'applicazione della presente convenzione la sede delle società e delle persone giuridiche è assimilata al domicilio. Tuttavia, per stabilire tale sede, il giudice applica le norme di diritto internazionale privato del proprio Stato.
Le disposizioni della presente convenzione si applicano solo alle azioni giudiziarie proposte ed agli atti autentici rivenuti posteriormente alla sua entrata in vigore. Tuttavia, le decisioni rese dopo l'entrata in vigore della presente convenzione a seguito di azioni proposte prima, di tale data, sono riconosciute ed eseguite, conformemente alle disposizioni del titolo III, se le norme di competenza applicate sono conformi a quelle previste dal titolo II o da una convenzione in vigore tra lo Stato di origine e lo Stato richiesto al momento della proposizione dell'azione.
Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 54, secondo comma, e dall'articolo 56, la presente convenzione sostituisce nei rapporti fra gli Stati che ne sono parti le convenzioni concluse tra due o più di detti Stati, e cioè:
- la convenzione tra il Belgio e la Francia sulla competenza giudiziaria, sull'autorità e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie, delle sentenze arbitrali e degli atti autentici, firmata a Parigi l'8 luglio 1899;
- la convenzione tra il Belgio ed i Paesi Bassi sulla competenza giudiziaria territoriale, sul fallimento, nonché sull'autorità e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie, delle sentenze arbitrali e degli atti autentici, firmata a Bruxelles il 28 marzo 1925;
- la convenzione tra la Francia e l'Italia sull'esecuzione delle sentenze in materia civile e commerciale, firmata a Roma il 3 giugno 1930;
- la convenzione tra l'Italia e la Germania per il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie in materia civile e commerciale, firmata a Roma il 9 marzo 1936;
- la convenzione tra la Repubblica federale di Germania ed il Regno del Belgio sul riconoscimento reciproco e la reciproca esecuzione, in materia civile e commerciale, delle decisioni giudiziarie, delle sentenze arbitrali e degli atti autentici, firmata a Bonn il 30 giugno 1958;
- la convenzione tra il Regno dei Paesi Bassi e la Repubblica italiana sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie in materia civile e commerciale, firmata a Roma il 17 aprile 1959;
- la convenzione tra il Regno del Belgio e la Repubblica italiana sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie e degli altri titoli esecutivi in materia civile e commerciale, firmata a Roma il 6 aprile 1962;
- la convenzione tra il Regno dei Paesi Bassi e la Repubblica federale di Germania sul reciproco riconoscimento e la reciproca esecuzione delle decisioni giudiziarie e di altri titoli esecutivi in materia civile e commerciale, firmata all'Aja il 30 agosto 1962.
e, nella misura in cui sia in vigore
- il trattato tra il Belgio, i Paesi Bassi ed il Lussemburgo, sulla competenza giudiziaria, sul fallimento, sull'autorità e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie, delle sentenze arbitrali e degli atti autentici, firmato a Bruxelles il 24 novembre 1961.
Il trattato e le convenzioni elencate all'articolo 55 continueranno a produrre i loro effetti nelle materie alle quali la presente convenzione non è applicabile.
Essi continueranno a produrre i loro effetti per quanto concerne alle decisioni rese ed agli atti autentici ricevuti prima dell'entrata in vigore della presente convenzione.
La presente convenzione non deroga alle convenzioni cui gli Stati contraenti sono o saranno parti e che, in materie particolari, disciplinano la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni.
Le disposizioni della presente convenzione non pregiudicano i diritti riconosciuti ai cittadini svizzeri dalla convenzione conclusa il 15 giugno 1869 tra la Francia e la Confederazione elvetica sulla competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile.
La presente convenzione non costituisce ostacolo a che uno Stato contraente s'impegni nei confronti di uno Stato terzo, tramite una convenzione sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni, a non riconoscere una decisione resa, in particolare in un altro Stato contraente, contro un convenuto che aveva il proprio domicilio o la propria residenza abituale sul territorio dello Stato membro qualora, in un caso previsto all'articolo 4, la decisione sia stata fondata soltanto su una delle competenze di cui all'articolo 3, secondo comma.
La presente convenzione si applica al territorio europeo degli Stati contraenti, ai dipartimenti francesi d'oltremare, nonché ai territori francesi d'oltremare.
Il Regno dei Paesi Bassi può, al momento della firma o della ratifica della presente Convenzione, ovvero successivamente, dichiarare mediante notifica al segretario generale del Consiglio delle Comunità europee, che la presente convenzione si applicherà al Surinam e alle Antille olandesi. In mancanza di tale dichiarazione per quanto riguarda le Antille olandesi, i procedimenti in atto nel territorio europeo del Regno in seguito all'introduzione di un ricorso in cassazione avverso le decisioni dei tribunali delle Antille olandesi, sono considerati procedimenti in atto davanti a questi ultimi tribunali.
La presente convenzione sarà ratificata dagli Stati firmatari. Gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il segretario generale del Consiglio delle Comunità europee.
La presente convenzione entrerà in vigore il primo giorno del terzo mese successivo all'avvenuto deposito dello strumento di ratifica da parte dello Stato firmatario che procederà per ultimo a tale formalità.
Gli Stati contraenti riconoscono che ogni Stato che diventa membro della Comunità economica europea ha l'obbligo di accettare che la presente convenzione sia presa come base per i negoziati necessari ad assicurare l'applicazione dell'ultimo comma dell'articolo 220 del trattato che istituisce la Comunità economica europea nei rapporti tra gli Stati contraenti e detto Stato.
Gli adattamenti necessari potranno costituire oggetto di una convenzione speciale tra gli Stati contraenti e tale Stato.
Il segretario generale del Consiglio delle Comunità europee notificherà agli Stati firmatari:
a) il desposito di ogni di ratifica;
b) la data di entrata in vigore della presente convenzione;
c) le dichiarazioni ricevute in applicazione dell'articolo 60, secondo comma;
d) le dichiarazioni ricevute in applicazione dell'articolo IV del protocollo;
e) le comunicazioni fatte in applicazione dell'articolo VI del protocollo.
Il protocollo che, per comune accordo degli Stati contraenti è allegato alla presente convenzione, ne fa parte integrante.
La presente convenzione è conclusa per una durata illimitata.
Ogni Stato contraente può chiedere la revisione della presente convenzione. In tal caso, il Presidente del Consiglio delle Comunità europee convoca una conferenza di revisione.
La presente convenzione, redatta in unico esemplare in lingua francese, in lingua italiana, in lingua olandese e in lingua tedesca, i quattro testi facenti tutti ugualmente fede, sarà depositata negli archivi del segretariato del Consiglio delle Comunità europee. Il segretario generale provvederà a trasmettere copia certificata conforme al governo di ciascuno degli Stati firmatari.
Zu Urkund dessen haben die unterzeichneten Bevollmaechtigten ihre Unterschrift unter dieses UEbereinkommen gesetzt.
En foi de quoi les plénipotentiaires soussignés ont apposé leur signature au bas de la présente Convention.
In fede di che i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce alla presente convenzione.
Ten blijke waarvan de onderscheiden gevolmachtigden hun handtekening onder dit Verdrag hebben gesteld.
Geschehen zu Bruessel am siebenundzwanzigsten September neunzehnhundertachtundsechzig
Fait à Bruxelles, le vingt-sept septembre mil neuf cent soixante-huit
Fatto a Bruxelles, addì ventisette settembre mille novecento sessantotto
Gedaan te Brussel, op zevenentwintig september negentienhonderd acht en zestig
Pour Sa Majesté le Roi des Belges,
Voor Zijne Majesteit de Koning der Belgen,
Pierre Harmel
Fuer den Praesidenten der Bundesrepublik Deutschland,
Willy Brandt
Pour le Président de la République française,
Michel Debré
Per il Presidente della Repubblica italiana,
Giuseppe Medici
Pour Son Altesse Royale le Grand-Duc de Luxembourg,
Pierre Gregoire
Voor Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden,
J. M. A. H. Luns
Zu Urkund dessen haben die unterzeichneten Bevollmaechtigten ihre Unterschrift unter dieses Protokoll gesetzt.
En foi de quoi les plénipotentiaires soussignés ont apposé leur signature au bas du présent Protocole.
In fede di che i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente protocollo.
Ten blijke waarvan de onderscheiden gevolmachtigden hun handtekening onder dit Protocol hebben gesteld.
Geschehen zu Bruessel am siebenundzwanzigsten September neunzehnhundertachtundsechzig
Fait à Bruxelles, le vingt-sept septembre mil neuf cent soixante-huit
Fatto a Bruxelles, addì ventisette settembre mille novecento sessantotto
Gedaan te Brussel, op zevenentwintig september negentienhonderd acht en zestig
Pour sa Majesté le Roi des Belges,
Voor Zijne Majesteit de Koning der Belgen,
Pierre Harmel
Fuer den Praesidenten der Bundesrepublik Deutschland,
Willy Brandt
Pour le Président de la République française,
Michel Debré
Per il Presidente della Repubblica italiana,
Giuseppe Medici
Pour Son Altesse Royale le Grand-Duc de Luxembourg,
Pierre Gregoire
Voor Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden,
J. M. A. H. Luns
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